Data: 16 Settembre 2023 Ore: 12:41
Batterie – Regolamento UE 2023/1542
Accredia:
E’ stato pubblicato (GU UE L 191/1 del 28 luglio scorso) il Regolamento UE 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la Direttiva 2008/98/CE e il Regolamento UE 2019/1020 e abroga la Direttiva 2006/66/CE. L’obiettivo è disciplinare l’intero ciclo di vita delle batterie, dalla produzione al riutilizzo e al riciclaggio, e garantirà che siano sicure, sostenibili e competitive.
L’atto normativo introduce diverse procedure di valutazione della conformità, in base ai requisiti di prodotto oggetto per i quali si prescrive la verifica.
Impronta di carbonio e materiale riciclato
Per verificare il rispetto dei requisiti relativi all’impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici, delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri (art. 7) – nonché per la verifica del contenuto del materiale riciclato (art. 8) – si prevede la valutazione della conformità effettuata da organismi notificati.
Altri requisiti di sicurezza
Per verificare il rispetto degli altri requisiti delle batterie disciplinati dal Regolamento, come la durabilità della batteria, la presenza di sostanze come mercurio e piombo, la sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria e altri requisiti prestazionali della batteria (artt. 6, 9, 10, 12, 13), la valutazione può coinvolgere gli organismi notificati.
Un’ulteriore valutazione della conformità delle batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione, è effettuata in conformità della procedura di cui al “Modulo A”.
E’ prevista una gradualità nell’entrata in vigore delle norme relative ai requisiti di cui sopra, dal momento che a ogni articolo del Regolamento si applica una data di decorrenza diversa.
Organismi notificati
Per ottenere la notifica, gli organismi di valutazione della conformità devono presentare un’apposita istanza corredata, ove applicabile, da un certificato di accreditamento emesso ai sensi del Regolamento CE 765/2008, ovvero da un Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal Governo del proprio Paese membro. In assenza di tale certificato, gli organismi dovranno fornire tutte le prove documentali atte a dimostrare il rispetto dei requisiti di indipendenza, competenza e imparzialità previsti dall’atto normativo (art. 25).
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