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Consulenza Diagnosi Energetica

D.Lgs. 102/14 e UNI CEI EN 16247

Diagnosi Energetica 

in accordo con il D.Lgs. 102/14 e le norme UNI CEI EN 16247

DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica.

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

UNI CEI EN 16247-1:2012
Diagnosi energetiche - Parte 1: Requisiti generali

La norma definisce i requisiti, la metodologia comune e i prodotti delle diagnosi energetiche. Si applica a tutte le forme di aziende ed organizzazioni, a tutte le forme di energia e di utilizzo della stessa, con l'esclusione delle singole unità immobiliari residenziali. Definisce i requisiti generali comuni a tutte le diagnosi energetiche. Requisiti per specifiche diagnosi energetiche relative a edifici, processi industriali e trasporti, completeranno i requisiti generali qui descritti attraverso successive parti della norma.

UNI CEI EN 16247-2:2014
Diagnosi energetiche - Parte 2: Edifici

La norma è applicabile alle diagnosi energetiche specifiche per gli edifici. Essa definisce i requisiti, la metodologia e la reportistica di una diagnosi energetica relativa a un edificio o a un gruppo di edifici, escludendo le singole residenze private. Essa deve essere applicata congiuntamente alla EN 16247-1 “Diagnosi energetiche - Parte 1: Requisiti generali”, che integra e rispetto alla quale fornisce ulteriori requisiti.

UNI CEI EN 16247-3:2014
Diagnosi energetiche - Parte 3: Processi

La norma definisce i requisiti, la metodologia e la reportistica di una diagnosi energetica nell'ambito di un processo, relativamente a:

  • organizzare e condurre una diagnosi energetica;
  • analizzare i dati ottenuti con la diagnosi energetica;
  • riportare e documentare i risultati della diagnosi energetica. La norma si applica ai luoghi in cui l'uso di energia è dovuto al processo.

Essa deve essere usata congiuntamente alla EN 16247-1 “Diagnosi energetiche - Parte 1: Requisiti generali”, che integra e rispetto alla quale fornisce ulteriori requisiti.

UNI CEI EN 16247-4:2014
Diagnosi energetiche - Parte 4: Trasporto

La norma determina i requisiti, la metodologia e la reportistica specifici per le diagnosi energetiche nel settore dei trasporti e affronta ogni situazione in cui viene effettuato uno spostamento, non importa chi sia l'operatore (compagnia pubblica o privata o se l'operatore si dedica esclusivamente al trasporto oppure no). Le procedure qui descritte si applicano alle diverse modalità di trasporto (stradale, ferroviario, marittimo, aereo), oltre che ai differenti ambiti (locale, a lunga distanza) e all'oggetto trasportato (fondamentalmente merci e persone). La norma deve essere applicata congiuntamente alla EN 16247-1 “Diagnosi energetiche - Parte 1: Requisiti generali”, che integra e rispetto alla quale fornisce ulteriori requisiti.

UNI CEI EN 16247-5:2015
Diagnosi energetiche - Parte 5: Competenze dell'auditor energetico

Questa norma definisce i requisiti di competenza di un auditor energetico e può essere utilizzata, ad esempio: - per definire schemi nazionali di qualificazione della figura dell’auditor energetico; - dalle organizzazioni, al fine di nominare un auditor energetico competente; - per assicurare, applicandola insieme alle altre parti della serie EN 16247, un processo di diagnosi energetica di buona qualità. Questa norma stabilisce inoltre che tutte le competenze richieste possono fare capo ad un unico auditor energetico oppure ad un gruppo di auditor energetici.


Attività svolte da un esperto in gestione dell'energia EGE certificato da organismo accreditato:

- Acquisizione, analisi ed elaborazione dei dati energetici aziendali;
- Esecuzione di diagnosi energetica ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 102/2014;
- Assistenza alla trasmissione dei risultati della diagnosi all'ENEA.
L'audit da eseguire dovrà rispondere ai criteri minimi previsti dalla normativa come di seguito riportati:

  • Deve basarsi su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e, per l'energia elettrica, sui profili di carico;
  • Deve comprendere un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
  • Deve basarsi sull'analisi del costo del ciclo di vita in sostituzione dei semplici periodi di ammortamento al fine di tenere conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
  • Deve essere proporzionato e rappresentativo per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

Le attività minime previste sono:
1. Incontro preliminare con la direzione e sopralluogo generale presso ogni sede (punto 5.1. e 5.2. della UNI 16247)
2. Raccolta dati relativi ai consumi energetici, Energy drivers, fattori di aggiustamento, dati economici rilevanti per ogni vettore energetico (punto 5.3 della UNI 16247)
3. Ispezione approfondita finalizzata alla diagnosi energetica, alla verifica dello stato di manutenzione e conservazione, identificazione di processi e/o tecnologie obsolete (punto 5.4 UNI 16247)
4. Analisi dei dati (punto 5.5 UNI 16247) per :

  1. la ricostruzione dei consumi effettivi di elettricità e combustibile e dei flussi energetici;
  2. la costruzione degli inventari energetici (modello termico ed elettrico);
  3. l'analisi dei profili di consumo per i singoli vettori energetici e per utilizzatore (in caso di disponibilità di dati);
  4. il calcolo degli indici con i target di riferimento;
  5. il confronto delle tecnologie utilizzate con lo standard di mercato;
  6. l'individuazione delle azioni di miglioramento dell'efficienza energetica con analisi di fattibilità tecnico/economica e loro priorità nel caso di azioni che richiedano investimenti;
  7. Definizione dell'implementazione di un piano di azione e di monitoraggio permanente (punto 5.5 UNI 16247);
  8. Redazione di una bozza di rapporto della diagnosi energetica. Revisione del rapporto. Produzione del rapporto finale. Discussione dei risultati con il committente (punto 5.6 della UNI 16247)
    Il rapporto finale dovrà contenere i seguenti risultati minimi:
  • inventario energetico elettrico, termico o altro vettore energetico, eventualmente completo dei profili di consumi in caso di disponibilità dei dati (tipicamente elettrici);
  • adeguata descrizione della struttura energetica dei siti esaminati, del loro livello di prestazione e confronto con valori di riferimento per settori equivalenti;
  • lista delle raccomandazioni ed opportunità di risparmio energetico con la stima della loro fattibilità tecnico/economica, comprensiva dei benefici energetici attesi riferiti alla configurazione minima di riferimento;
  • assicurazione di essere in regola con il D.Lgs.102/14 (obbligo di legge per le strutture previste dal decreto stesso) e le indicazioni MISE per quanto riguarda la qualità e la completezza della DE.

Consulenza Ambientale ISO 14001

Consulenza Gestione Energia ISO 50001

Consulenza ISO 14064 Gas ad effetto Serra Emissioni

Consulenza ISO 14067 Gas serra Impronta

Consulenza Etichettatura Ambientale 14021-14024-14025-Ecolabel-LCA


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