Regolamento (UE) N. 305/2011 commercializzazione dei prodotti da costruzione
Marcatura CE Prodotti da Costruzione
Redazione del Manuale d'uso e Manutenzione e dichiarazione di prestazione, e supporto per l'apposizione della marcatura CE, secondo le direttive e le Norme Tecniche di riferimento UNI, CEI e ISO.
La Marcatura CE assicura la soddisfazione dei requisiti essenziali di:
1. Resistenza meccanica e stabilità;
2. Sicurezza in caso di incendio;
3. Igiene, salute e ambiente;
4. Sicurezza e accessibilità nell'uso;
5. Protezione contro il rumore;
6. Risparmio energetico e ritenzione del calore;
7. Uso sostenibile delle risorse naturali.
In particolare la prestazione di consulenza si svilupperà secondo le seguenti fasi:
Fase a)
1. Check-up in Azienda volto ad individuare la classe merceologica di appartenenza e a definire le attività e i processi interessati al prodotto in questione;
2. Acquisizione della struttura documentale di supporto al prodotto;
3. Identificazione delle norme di riferimento Direttive Europee, Norme UNI, CEI e ISO compresa certificazione Aziendale ISO 9001, e recepimenti del nostro Ordinamento Giuridico.
4. Attribuzione del prodotto al regime di autocertificazione.
Fase b)
1. Redazione del Manuale d'uso e Manutenzione, tradotto nella lingua in cui il prodotto è commercializzato o utilizzato, in cui risultino definite tra l'altro le più opportene Avvertenze di Sicurezza.
2. Redazione della Dichiarazione di Prestazione DoP (Declaration of Performance) da cui risultino:
Fase c)
1 DoP Dichiarazione di Prestazione e Conformità del prodotto, tramite cui si afferma che il prodotto soddisfa i requisiti indicati, e conseguente apposizione della Marcatura CE.
In Caso di Organismo Notificato
Fase d)
1. Assistenza, in qualità di osservatore, nel corso della Verifica da parte dell'Organismo Notificato e relativi chiarimenti sulla base di quanto emerso dalla Verifica Ispettiva.
Fase e)
2 Dichiarazione di Prestazione e Conformità del prodotto, tramite cui si afferma che il prodotto soddisfa i requisiti indicati, e conseguente apposizione della Marcatura CE.
Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).
Il presente regolamento determina le condizioni relative all'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione *. Definisce anche criteri di valutazione delle prestazioni * per questi prodotti e le condizioni di utilizzo della marcatura CE.
Prodotti da costruzione: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
Prestazione di un prodotto da costruzione: la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione.
Opera di costruzione: gli edifici e le opere d'ingegneria civile.
I prodotti da costruzione sono sottoposti alle regole di libera circolazione delle merci nell'Unione europea (UE) e soprattutto alle regole relative alla sicurezza degli edifici, alla sanità, alla sostenibilità, al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente. Il presente regolamento mira a semplificare il quadro giuridico applicabile ai prodotti da costruzione.
Dichiarazione di prestazione e marcatura CE
Dichiarazione di prestazione DoP e marcatura CE
Qualora il fabbricante decida di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, deve compilare una dichiarazione di prestazione DoP (Declaration of Performance) dove saranno riportate soprattutto le informazioni seguenti:
il riferimento del prodotto;
i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto;
l'uso o gli usi previsti del prodotto;
la prestazione dichiarata.
La dichiarazione di prestazione, abbreviata in DoP (Declaration of Performance), è il documento obbligatorio che accompagna la marcatura CE dei prodotti da costruzione.
Dal 1º luglio 2013 la vecchia Direttiva prodotti da Costruzione 89/106 (CPD 89/106) è stata sostituita dal Regolamento Europeo 305/2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione-CPR 305/2011). Per ogni prodotto da costruzione il fornitore deve rilasciare la DoP che prende il posto della vecchia dichiarazione di conformità.
Il documento contiene la destinazione d'uso del prodotto (coperto da norma armonizzata), le caratteristiche prestazionali e tutti gli elementi utili per la sua rintracciabilità (commessa, lotto di produzione, ecc.).
Con l'entrata in vigore del Reg. UE 305/2011 i prodotti da costruzione, per cui esistono norme armonizzate europee, devono essere commercializzati solo se accompagnati sia dalla marcatura CE (in etichetta o stampigliata) che della relativa DoP. Le novità salienti secondo il regolamento CPR sono:
La DoP si chiama così in quanto deve contenere le caratteristiche prestazionali del materiale, andando quindi oltre le informazioni incluse nella precedente (per il settore) "dichiarazione di conformità".
La valutazione e la verifica della costanza della prestazione (AVCP ovvero Assessment and Verification of Constancy of Performance), da parte dell'organismo notificato, con la relativa certificazione, costituisce il presupposto per la redazione di una dichiarazione di prestazione. A seconda dei prodotti, delle relative norme tecniche armonizzate, dalle applicazioni, l'AVCP si basa su di una combinazione di: sorveglianza del FPC (Factory Production Control - controllo del processo di fabbrica) da parte del fabbricante, sorveglianza del FPC da parte dell'ente, prove sul prodotto da parte del fabbricante, prove sul prodotto da parte di laboratori accreditati di enti notificati.
Una volta redatta la dichiarazione di prestazione, il fabbricante deve apporre la marcatura CE sul prodotto.
Obblighi dei fabbricanti: devono fornire la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica, ed apporre la marcatura CE sul prodotto. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo che consenta la loro identificazione. Essi sono inoltre tenuti a ritirare i loro prodotti dal mercato, se ritengono che non siano conformi alla dichiarazione di prestazione, o a cambiare questa dichiarazione.
Obblighi degli importatori: verificano che il prodotto sia accompagnato dalla documentazione tecnica e che rechi la marcatura CE. Essi devono indicare il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati. Essi assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza e che il trasporto non alteri la sua prestazione.
Obblighi dei distributori: devono assicurarsi che il prodotto rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dai documenti di cui sopra. Qualora ritengano che il prodotto non è conforme, devono astenersi dall'immetterlo sul mercato. I distributori devono inoltre garantire condizioni ottimali di conservazione del prodotto affinché non si degradi.
Le specifiche tecniche armonizzate comprendono le norme armonizzate. Esse sono stabilite dalle organizzazioni europee di normalizzazione conformemente alla direttiva 98/34/CE. Le norme armonizzate servono a definire i metodi ed i criteri di valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Esse si riferiscono all'uso previsto dei prodotti cui si riferiscono e includono i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione. I riferimenti alle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Se un prodotto non è coperto da una norma armonizzata, un fabbricante ha la possibilità di chiedere una valutazione tecnica europea per ottenere un documento di valutazione europeo redatto dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica (TAB).
Gli organismi notificati svolgono compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. Si tratta di organismi indipendenti dotati di personalità giuridica.
Le autorità di vigilanza del mercato, conformemente anche al regolamento (CE) n. 765/2008, devono effettuare una valutazione del prodotto per determinare se è opportuno o meno ritirarlo dal mercato.
DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. (17G00119) (GU Serie Generale n.159 del 10-07-2017)
Il decreto introduce : regole, controlli e sanzioni nel mondo delle costruzioni Civili e Industriali. Il decreto fissa e stabilisce le regole di controllo, vigilanza e sanzioni (amministrative e penali, arresto) per i diversi soggetti coinvolti in un'opera da costruzione, pubblica o privata che sia: Produttori di materiali da costruzione , Importatori, Distributori, Organismi, Progettisti, Costruttori, Direttore dei Lavori, Direttori dell'Esecuzione (RUP) e Collaudatori.
Accredia
Prodotti da costruzione: nuove procedure, l’accreditamento è obbligatorio.
Certificazione Volontaria
Commissione Europea
La prassi della “certificazione volontaria” non è autorizzata ed è sanzionabile, quando viene svolta nei settori in cui operano gli Organismi Notificati e quando fa riferimento alle norme tecniche armonizzate.
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