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Consulenza Marcatura CE

Sicurezza dei prodotti

DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022.


ConsulenzaIntegrata per Apposizione Marcatura CE:

Redazione del Manuale d'uso e Manutenzione, Stesura del Fascicolo Tecnico della costruzione e supporto per l'apposizione della marcatura CE, secondo le direttive e le Norme Tecniche di riferimento UNI, CEI e ISO.

La Marcatura CE assicura la soddisfazione dei requisiti essenziali di:
• resistenza meccanica e stabilità;
• sicurezza in caso di incendio;
• igiene salute e ambiente;
• sicurezza nell'impiego;
• protezione contro il rumore;
• risparmio energetico e ritenzione di calore;

In particolare la prestazione di consulenza si svilupperà secondo le seguenti fasi:

Fase a)
1. Check-up in Azienda volto ad individuare la classe merceologica di appartenenza e a definire le attività e i processi interessati alla macchina in questione;
2. Acquisizione della struttura documentale di supporto alla macchina;
3. Identificazione delle norme di riferimento Direttive Europee, Norme UNI compresa certificazione Aziendale ISO 9001, CEI e ISO, e recepimenti del nostro Ordinamento Giuridico.
4. Attribuzione del prodotto al regime di autocertificazione.

Fase b)
1. Redazione del Manuale d'uso e Manutenzione, tradotto nella lingua in cui il prodotto è commercializzato o utilizzato, in cui risultino definite tra l'altro le più opportene Avvertenze di Sicurezza.
2. Redazione del Fascicolo Tecnico da cui risultino:
• Descrizione dettagliata del prodotto, il suo utilizzo, l'ambiente in cui può essere usato, da quale personale, i meccanismi di funzionamento.
• Il disegno complessivo del prodotto e dei componenti significativi, nonché dei suoi impianti (elettrico, elettronico ed altro).
• Analisi dettagliate dei rischi insiti ed evidenziati, con le modalità di rimozione o riduzione adottate.
• Documentazione delle prove (rumore, polveri) ritenute necessarie ed effettuate da parte di Laboratori Autorizzati.

Fase c)
1 Dichiarazione di Conformità del prodotto, tramite cui si afferma che il prodotto soddisfa i requisiti indicati, e conseguente apposizione della Marcatura CE.


In Caso di Organismo Notificato

Fase d)
1. Assistenza, in qualità di osservatore, nel corso della Verifica da parte dell'Organismo Notificato e relativi chiarimenti sulla base di quanto emerso dalla Verifica Ispettiva.

Fase e)
2 Dichiarazione di Conformità del prodotto, tramite cui si afferma che il prodotto soddisfa i requisiti indicati, e conseguente apposizione della Marcatura CE.


Marchio CE


Aggiornamento 10/10/2016 Europa.eu

Molti prodotti richiedono il marchio CE prima di poter essere venduti nel SEE (UE + Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Il marchio CE attesta che il prodotto è stato valutato e rispetta i requisiti previsti dall'UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente.
È valido per i prodotti realizzati sia all'interno che all'esterno del SEE e commercializzati all'interno del suo territorio.
Il marchio CE è valido soltanto per i prodotti per i quali sono state adottate specifiche dell'UE.
Per poter apporre il marchio CE occorre predisporre un fascicolo tecnico che dimostri che il prodotto rispetta i requisiti UE.
La responsabilità di dichiarare la conformità con tutti i requisiti ricade esclusivamente sul produttore.
Una volta ottenuto il marchio CE, il produttore potrebbe essere tenuto a fornire ai distributori e/o importatori tutta la documentazione di supporto.
Come ottenere il marchio CE.
Per i produttori la procedura si articola in diverse fasi:
1. Identificare i requisiti UE per il prodotto.
I requisiti UE figurano nelle direttive riguardanti varie tipologie di prodotti o settori, ad esempio:

  • giocattoli
  • attrezzature elettriche
  • macchinari
  • dispositivi medici
  • ascensori
  • dispositivi di protezione individuale

Tali direttive stabiliscono i requisiti essenziali che i prodotti devono soddisfare.
2. Verificare se il prodotto risponde ai requisiti specifici.
Spetta al produttore verificare che il prodotto risponda a tutti i requisiti della legislazione europea. Se per il prodotto esistono norme europee armonizzate e queste vengono seguite nel processo di produzione, il prodotto sarà considerato conforme ai requisiti fissati dalle direttive applicabili.
Il ricorso alle norme non è obbligatorio. È possibile optare anche per altre soluzioni tecniche per conformarsi ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva applicabile.
3. Verificare se il prodotto va testato da un organismo notificato.
Per alcuni prodotti, appositi organismi di valutazione della conformità ("organismi notificati") devono verificare se il prodotto soddisfa i requisiti tecnici specifici. Questa verifica non è obbligatoria per tutti i prodotti. Per individuare l'organismo notificato da contattare, consultare la banca dati Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System.
4. Testare il prodotto
Se il prodotto non deve essere verificato da un organismo indipendente, spetta al produttore controllare che sia conforme ai requisiti tecnici. Occorre in particolare valutare e segnalare gli eventuali rischi che l'uso del prodotto può comportare.
5. Predisporre un fascicolo tecnico.
Il fascicolo deve contenere tutti i documenti che provano la conformità del prodotto ai requisiti tecnici.
6. Apporre il marchio CE e redigere una dichiarazione di conformità.
A questo punto è possibile apporre il marchio CE sul prodotto. Il marchio deve essere visibile, leggibile e indelebile. Se nella fase 3 del processo è intervenuto un organismo notificato, occorre inoltre apporre sul prodotto il numero di identificazione di tale organismo. È necessario infine redigere e firmare una dichiarazione di conformità UE che certifichi la conformità del prodotto a tutti i requisiti di legge.
Importatori
Se spetta ai produttori garantire la conformità dei loro prodotti e apporre il marchio CE, gli importatori devono assicurare che i prodotti che immettono sul mercato rispettano i requisiti applicabili e non presentano un rischio per i consumatori europei. L'importatore deve verificare che il produttore extra-UE abbia adottato tutte le misure necessarie e che la relativa documentazione sia disponibile su richiesta.
Distributori
I distributori devono disporre di una conoscenza di base dei requisiti giuridici (ossia sapere quali prodotti devono recare il marchio CE e conoscere la documentazione di accompagnamento) e dovrebbero inoltre essere in grado di individuare i prodotti che palesemente non sono conformi. Devono inoltre poter dimostrare alle autorità nazionali che hanno agito con la dovuta diligenza e che hanno ricevuto la conferma da parte del produttore o l'importatore che sono state adottate le misure necessarie. Inoltre, il distributore deve essere in grado di assistere le autorità nazionali nel reperire la necessaria documentazione


DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2016, n. 80

Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione).

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 82
Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione).

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 83
Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.


Sicurezza dei prodotti: regole generali

La direttiva, nota anche come direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP), impone alle imprese di garantire che gli articoli in vendita siano sicuri e di intraprendere azioni correttive qualora ciò non avvenga.

Essa introduce un sistema di allarme rapido per i prodotti* non alimentari pericolosi. Esso consente alle autorità nazionali di condividere tempestivamente le informazioni su eventuali misure intraprese per ritirare tali prodotti dal mercato.

DIRETTIVA 2001/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Le successive modifiche alla direttiva 2001/95/CE sono state integrate al testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).


Guida all'applicazione della Direttiva Macchine aggiornamento Ottobre 2019 solo in inglese.

Vedi Allegati


News Marcatura CE

Certificazione Volontaria
Commissione Europea
La prassi della “certificazione volontaria” non è autorizzata ed è sanzionabile, quando viene svolta nei settori in cui operano gli Organismi Notificati e quando fa riferimento alle norme tecniche armonizzate.


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