Dichiarazione di Inizio Attività (sostitutiva del Certificato Prevenzione Incendi e C.P.I.

Consulenza Prevenzione Incendi
Consulenza Prevenzione Incendi - Attestazione di Conformità Antincendio o CPI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
Un'emergenza dovuta ad incendio è spesso conseguente al verificarsi di eventi improvvisi, talvolta difficilmente prevedibili e tali da mettere in condizione di potenziale o reale pericolo una o più persone od uno o più beni.
Lo scopo della valutazione è di definire i pericoli dovuti al rischio incendio per prevenirli e fronteggiarli, al fine di evitare e/o ridurre i danni a persone e/o impianti.
E' statisticamente provato che le misure di sicurezza di tipo strutturale ed impiantistico consentono di ridurre in modo consistente il rischio di incendio e la probabilità che l'incendio causi danni a persone e cose. Tali misure non riescono, però, ad azzerare del tutto il rischio di incendio, perciò occorre tenere d'occhio i fattori che più comunemente creano le probabilità che si sviluppi un incendio, tali probabilità dipendono dal comportamento di tutti i giorni e le nuove normative affidano pertanto al titolare dell'unità produttiva la diretta responsabilità della gestione della sicurezza.
Gli scopi a cui mira la valutazione sono, pertanto:
ISO 3941:2026 Classification of fires
Questo documento classifica, in categorie, i diversi tipi di incendio, ciascuno definito dalla natura del combustibile. Tale classificazione è particolarmente utile nel contesto delle attrezzature per la protezione antincendio e lo spegnimento degli incendi.
Le Classi di fuoco aggiornate al 2026
Con l’aggiornamento, ecco lo schema completo delle classi d’incendio secondo lo standard internazionale:
Classe A: solidi organici (legno, carta, tessuti, plastica) che formano braci;
Classe B: liquidi o solidi liquefabili (benzina, alcoli, solventi);
Classe C: gas infiammabili (idrogeno, metano, GPL);
Classe D: metalli combustibili (magnesio, potassio, sodio);
Classe F: oli e grassi vegetali o animali in apparecchi di cottura;
Classe L (nuova): batterie agli ioni di litio e sistemi di accumulo energetico.
Il passaggio alla ISO 3941:2026 obbliga aziende e soccorritori a una riflessione profonda. Un incendio di Classe L non richiede solo "estinzione", ma soprattutto un raffreddamento radicale.
L'uso di estintori a polvere ABC generici, pur essendo comune, potrebbe non essere più sufficiente per mitigare il rischio di riaccensione tipico delle celle al litio. I nuovi protocolli dovranno prevedere agenti estinguenti specifici e volumi d'acqua o schiuma pensati per gestire la densità energetica delle batterie.
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MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 settembre 2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748) (GU Serie Generale n.237 del 04-10-2021)
Consulenza per l’ottenimento dell’Attestazione di Conformità Antincendio.
Le categorie di riferimento sono:
Categoria A: Attività a basso rischio o standardizzate. Dichiarazione di Inizio Attività sostitutiva del Certificato Prevenzione Incendi C.P.I.
Categoria B: Attività a medio rischio. Dichiarazione di Inizio Attività sostitutiva del Certificato Prevenzione Incendi C.P.I.
Categoria C: Attività a elevato rischio. C.P.I.
L’attività consisterà nella verifica della parte documentale relativa alla redazione del progetto di adeguamento della struttura alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi ed a seguire, alla presentazione della SCIA Antincendio, come meglio descritto nel dettaglio:
A. PRIMA FASE: PRESENTAZIONE PROGETTO
Si procederà alla verifica di congruità delle certificazioni ed allegati tecnici relativi a tutte le certificazioni prodotte dalle ditte installatrici e costruttrici (certificazioni di resistenza al fuoco delle strutture, porte e materiali di compartimentazione, certificazioni di corretta installazione dei suddetti materiali, certificazione di conformità degli impianti).
Si specifica che in assenza o in caso di non completezza delle elencate certificazioni, non si potrà procedere all'inoltro della SCIA (II Fase).
B. SECONDA FASE: PERIZIA ASSEVERATA, PRESENTAZIONE SCIA, SOPRALLUOGO V.V.F.
In conformità a quanto previsto dal D.P.R. 151 del 2011 la documentazione tecnica progettuale allegata alla SCIA , si atterrà alle caratteristiche di sicurezza antincendio dell'attività e consentirà di accertare la loro rispondenza ai criteri generali di prevenzione incendi.
In seguito all'approvazione del progetto, ed all'esecuzione delle eventuali opere previste dal progetto stesso o prescritte dal Comando VVF, si procederà all'inoltro della richiesta di sopralluogo e della Dichiarazione di Inizio Attività (sostitutiva del Certificato Prevenzione Incendi C.P.I. fino al rilascio dello stesso).
DPR 1° Agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, con Elenco attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.
D.M. 3 Agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.
D.M. 12 Maggio 2016 Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica.
DECRETO LEGISLATIVO 25 Novembre 2016, n. 222 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA).
Testi coordinati di prevenzione incendi
DECRETO 14 ottobre 2022 MINISTERO DELL'INTERNO Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (22A06030) (GU Serie Generale n.251 del 26-10-2022)
Prevenzione Incendi
INAIL: Regola Tecnica Verticale del Codice di Prevenzione IncendiV.10
Data: 29 Maggio 2025 Ore: 10:05
INAIL: Prevenzione incendi per attività, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati.

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