Medicina del Lavoro - Incarico Medico Competente


Consulenza Sorveglianza Sanitaria - Medicina del Lavoro
Gestione della Sorveglianza Sanitaria Aziendale
Medici del Lavoro in tutta l'Italia.
Sorveglianza Sanitaria (Titolo I, Sezione V del D.Lgs 81/08)
1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
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Gestione della sorveglianza Sanitaria:
Acquisizione dell’incarico annuale del Medico Competente del Lavoro, (art. 39 del D. Lgs 81/08). L’incarico assunto sarà annuale e prevede:
Art 25. Obblighi del medico competente Comma 1. Il medico competente: (…) lettera i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato dei detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; (…)
Accertamenti sanitari periodici
La periodicità degli accertamenti e la scelta degli stessi verrà determinata dal Medico Competente in base alle mansioni svolte dai singoli lavoratori.
Impiegato addetto VDT:
Altre mansioni:
Accertamenti strumentali a discrezione del medico:
Controlli aggiuntivi a discrezione del medico:
Analisi ematochimiche di routine:
Come predisposto dalla nuova normativa in materia di Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro art. 41 comma 4 del D. Lgs. 81/08 le visite mediche “sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti” per alcune specifiche categorie di lavoratori.
Ulteriori accertamenti sanitari annuali per i lavoratori esposti a rischio chimico (art. 229 D. Lgs. 81/2008 in attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro):
Nota: Il monitoraggio biologico, effettuato sulla base di indicatori biologici di esposizione (IBE), sarà determinato dal medico competente in base alla sostanza utilizzata dal lavoratore.
Profilassi antitetanica (Legge 20/03/1968, n°419; Legge 05/03/1963, n°292 e artt. 279, 280, 281 D.Lgs. 81/08):
La profilassi viene effettuata in tre momenti diversi:
La prima iniezione all'inizio della profilassi
Tale profilassi ha una durata temporale di cinque anni.
Il D.Lgs. 81/08 inoltre prevede la compilazione da parte del datore di Lavoro della Cartella Sanitaria nella sezione inerente la valutazione del Rischio sul luogo di lavoro.
La Consulenza Integrata S.r.l. è disponibile alla compilazione della suddetta valutazione del Rischio sul luogo di lavoro da calcolare come intervento tecnico.
Intervento tecnico:
Verrà Regolato come intervento Tecnico:
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
INDIRIZZI OPERATIVI PER LA DIAGNOSI DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DELL'APPARATO RESPIRATORIO
(12 e 16 ore rischio alto) all. 3 e 4 del D.M. 388/03 e Accordi Stato Regioni In aula.
Testo unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro aggiornato Gennaio 2025
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