Data: 04 Novembre 2025 Ore: 11:16
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine al fine di consentire la loro messa a disposizione sul mercato o la loro messa in servizio, garantendo al contempo un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza delle persone, in particolare dei consumatori e degli utilizzatori professionali, e, ove opportuno, degli animali domestici nonché di tutela dei beni e, se del caso, dell'ambiente. Esso stabilisce inoltre norme concernenti la libera circolazione dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento nell'Unione.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle macchine e ai prodotti correlati seguenti:
a) attrezzature intercambiabili;
b) componenti di sicurezza;
c) accessori di sollevamento;
d) catene, funi e cinghie;
e) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
Il presente regolamento si applica altresì alle quasi-macchine.
Ai fini del presente regolamento, le macchine, i prodotti correlati elencati nel primo comma e le quasi-macchine sono indicati come «prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento».
2. Il presente regolamento non si applica a quanto segue:
a) i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria, del prodotto correlato o della quasi-macchina;
b) le attrezzature specifiche per parchi giochi o di divertimento;
c) le macchine e i prodotti correlati specificamente progettati per essere utilizzati o che sono utilizzati all'interno di un impianto nucleare e la cui conformità al presente regolamento può compromettere la sicurezza nucleare dell'impianto in questione;
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
e) i mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, fatta eccezione per le macchine installate su tali mezzi di trasporto;
f) i prodotti aeronautici, le parti e gli equipaggiamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 ) e nella definizione di macchine ai sensi del presente regolamento, nella misura in cui il regolamento (UE) 2018/1139 disciplina i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nel presente regolamento;
g) i veicoli a motore e i relativi rimorchi, nonché i sistemi, i componenti, le unità tecniche separate, le parti e le attrezzature progettate e costruite per tali veicoli, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/858, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli;
h) i veicoli a due o tre ruote e i quadricicli, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n.168/2013, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli;
i) i trattori agricoli e forestali, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali trattori, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, fatta eccezione per le macchine installate su tali trattori;
j) i veicoli a motore esclusivamente da competizione;
k) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi o unità;
l) le macchine o i prodotti correlati appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine pubblico;
m) le macchine o i prodotti correlati appositamente progettati e costruiti a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzati nei laboratori;
n) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
o) le macchine o i prodotti correlati adibiti allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
p) i seguenti prodotti elettrici ed elettronici, nella misura in cui rientrano nell'ambito della direttiva 2014/35/UE o della direttiva 2014/53/UE:
i) elettrodomestici destinati a uso domestico che non sono mobili azionati elettricamente;
ii) apparecchiature audio e video;
iii) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione;
iv) macchine ordinarie da ufficio, fatta eccezione per le macchine per la stampa additiva per realizzare prodotti tridimensionali;
v) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;
vi) motori elettrici;
q) i prodotti elettrici ad alta tensione seguenti:
i) apparecchiature di collegamento e di controllo;
ii) trasformatori.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «macchina»:
a) insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
b) insieme di cui alla lettera a), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
c) insieme di cui alle lettere a) e b), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
d) insiemi di macchine di cui alle lettere a), b) e c) o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
e) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
f) insieme di cui alle lettere da a) ad e) al quale manca soltanto il caricamento del software destinato all'applica zione specifica prevista dal fabbricante;
2) «attrezzatura intercambiabile»: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore agricolo o forestale, è assemblato a tale macchina o a tale trattore agricolo o forestale dall'operatore al fine di modificarne la funzione o apportarne una nuova funzione, a condizione che tale attrezzatura non sia un utensile;
3) «componente di sicurezza»: un componente fisico o digitale, compreso un software, di un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che è progettato o destinato ad espletare una funzione di sicurezza e che è immesso sul mercato separatamente, il cui guasto o malfunzionamento mette a repentaglio la
sicurezza delle persone, ma che non è indispensabile per il funzionamento di tale prodotto, o per il quale componenti normali possono essere sostituiti per il funzionamento di tale prodotto;
4) «funzione di sicurezza»: una funzione che serve a soddisfare una misura di protezione destinata a eliminare o, se ciò non è possibile, a ridurre un rischio, e che, se ha un guasto potrebbe comportare un aumento di tale rischio;
5) «accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature, non collegati alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente, comprese imbracature e loro componenti;
6) «catene»: catene progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
7) «funi»: funi progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
8) «cinghie»: cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il solleva mento o di accessori di sollevamento;
9) «dispositivo amovibile di trasmissione meccanica»: componente amovibile destinato alla trasmissione di potenza tra macchine semoventi o un trattore e altre macchine o prodotti correlati, mediante collegamento al primo supporto fisso; quando è immesso sul mercato munito di riparo, il dispositivo e il riparo vanno considerati come un unico
articolo;
10) «quasi-macchine»: un insieme che non costituisce ancora una macchina in quanto, da solo, non è in grado di eseguire un'applicazione specifica e che è soltanto destinato a essere incorporato o assemblato ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina;
Robot Sicuri
UNI: Dal secondo semestre del 2026 la UNI EN ISO 10218 nelle sue due parti diventerà il riferimento legale all’interno dell’Unione Europea, mentre dal 20 gennaio 2027, quando entrerà in vigore il Regolamento Macchine (UE) 2023/1230, lo standard diventerà di fatto cogente. Questa introduzione segnerà uno storico cambio di paradigma per l’industria del futuro, fatta di persone e robot che collaborano in sicurezza.
UNI EN ISO 10218-1:2025
Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Parte 1: Robot
La norma specifica i requisiti per la progettazione intrinsecamente sicura, le misure di riduzione del rischio e le informazioni per l'uso dei robot in ambiente industriale. Questo documento tratta il robot come macchina incompleta. Questo documento non è applicabile ai seguenti usi e prodotti: sott'acqua, forze dell'ordine, militari (difesa), robot aerei e spaziali, compreso lo spazio esterno, robot medici, robot sanitari, protesi e altri ausili per persone con disabilità fisiche, robot di servizio, che forniscono un servizio a una persona e come tali sono accessibili al pubblico, prodotti di consumo, in quanto si tratta di un uso domestico a cui il pubblico può avere accesso, sollevamento o trasporto di persone. La norma tratta i pericoli significativi, le situazioni pericolose o gli eventi pericolosi in caso di utilizzo conforme alla destinazione d'uso e in condizioni specifiche di utilizzo improprio, ragionevolmente prevedibili dal fabbricante. Il documento non copre i pericoli legati a: - condizioni severe (ad es. climi estremi, uso di congelatori, forti campi magnetici) al di fuori delle specifiche del produttore; - uso sotterraneo; - uso con requisiti igienici; - utilizzo in ambienti nucleari - uso in ambienti potenzialmente esplosivi; - mobilità quando i robot o i manipolatori sono fissati o fanno parte di carrelli industriali senza conducente; - mobilità quando i robot o i manipolatori sono fissati a piattaforme mobili o ne fanno parte; - utilizzo in ambienti con livelli di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; - radiazioni ionizzanti e non ionizzanti pericolose; - movimentazione di carichi la cui natura può portare a situazioni pericolose (ad es. metalli fusi, acidi/basi, materiali radianti); - movimentazione, sollevamento o trasporto di persone; - quando il pubblico, tutte le età o gli adulti non lavoratori hanno accesso (ad esempio, robot di servizio, prodotti di consumo). L'emissione di rumore non è generalmente considerata un pericolo significativo del robot da solo, e di conseguenza il rumore è escluso dall'ambito di questo documento. Il presente documento non è applicabile ai robot prodotti prima della data di pubblicazione.
UNI EN ISO 10218-2:2025
Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Parte 2: Sistemi ed integrazione di robot
La norma specifica i requisiti per l'integrazione di applicazioni di robot industriali e celle di robot industriali. Vengono trattati i seguenti aspetti: - la progettazione, l'integrazione, la messa in funzione, il funzionamento, la manutenzione, la dismissione e lo smaltimento; - l'integrazione di macchine e componenti; - informazioni da utilizzare per la progettazione, l'integrazione, la messa in servizio, il funzionamento, la manutenzione, la dismissione e lo smaltimento. Questo documento non è applicabile ai seguenti usi e applicazioni dei robot industriali: sott'acqua, forze dell'ordine, militari (difesa), aerei e spaziali, compreso lo spazio esterno, medico, assistenza sanitaria di una persona, protesi e altri ausili per persone con disabilità fisiche, robot di servizio, che forniscono un servizio a una persona e come tali possono essere accessibili al pubblico, prodotti di consumo, in quanto si tratta di uso domestico a cui il pubblico può avere accesso, sollevamento o trasporto di persone, dispositivi o macchine di sollevamento multiuso, ad esempio gru, carrelli elevatori. La norma tratta i pericoli significativi, le situazioni pericolose o gli eventi pericolosi in caso di utilizzo conforme alla destinazione d'uso e in condizioni specifiche di uso improprio, ragionevolmente prevedibili dall'integratore. Il presente documento fornisce i requisiti di base per le applicazioni dei robot industriali, ma non copre i pericoli relativi a: - emissione di rumore aereo; - condizioni severe (ad esempio, climi estremi, uso di congelatori, forti campi magnetici) al di fuori delle specifiche del produttore; - uso sotterraneo; - utilizzo con requisiti igienici; - lavorazione di qualsiasi materiale (ad es. alimenti, cosmetici, prodotti farmaceutici, metalli); - uso in ambienti nucleari; - utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi; - mobilità quando robot o manipolatori sono integrati con carrelli industriali senza conducente; - mobilità quando i robot o i manipolatori sono integrati con piattaforme mobili; - utilizzo in ambienti con livelli pericolosi di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; - radiazioni ionizzanti e non ionizzanti pericolose; - movimentazione di carichi la cui natura potrebbe comportare situazioni di pericolo (ad esempio metalli fusi, acidi/basi, materiali radianti); - quando il pubblico o gli adulti che non lavorano hanno accesso. L'emissione di rumore acustico potrebbe essere identificata come un pericolo significativo, ma l'emissione di rumore non è trattata in questo documento.
Consulenza Marcatura CE
Sicurezza dei prodotti
Tecnologie informatiche - Intelligenza artificiale - Sistema di gestione
Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso
Dichiarazione di Prestazione e Conformità DOPC Declaration of performance and conformity
Dasa-Rägister S.p.A. - Academy
Qualità ed Ambiente Sostenibili
Salute e Sicurezza sul Lavoro 19 maggio 16:30-17:30
Qualifiche di Pes e Pav nei lavori elettrici in bassa tensione
Riparazione dei Beni
Indumenti di lavoro che assumono la qualità di DPI
Il contenuto tecnico del sito, permette di valutare le proprie esigenze e di richiedere un Progetto Offerta con eventuale sopralluogo gratuito. Il progetto indica Attività e Tempi dello stesso, con chiara indicazione dei costi.
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