Data: 12 Maggio 2023 Ore: 11:45
Il Decreto Lavoro n. 48 modifica il Decreto Legislativo 81/2008
Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio scorso è stato pubblicato il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Il Decreto-legge è costituito dai seguenti capitoli:
Capo I Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa
Capo II Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi
Capo III Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro
Capo IV Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale
Capo V Disposizioni finali
Il D.L. 48 inizia quindi il proprio iter parlamentare per essere convertito in Legge.
In sede di conversione, il testo del D.Lgs. 81/2008 potrebbe subire ulteriori modifiche.
Così è stato nel caso precedente del D.L. 146, convertito con la Legge n. 215/2021, che ha apportato profonde modifiche al T.U. 81 (alcune delle quali ancora sono in attesa di attuazione, tramite l’emanazione del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione).
Nello specifico il Capo II del D.L. 48/2023 riguarda i temi della salute e sicurezza sul lavoro: l’art. 14, interviene con una serie di modifiche al testo del D. Lgs. 81/2008, mentre gli artt. 15, 16, 17 e 18 introducono nuovi aspetti normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le principali modifiche (in rosso) apportate dall’art. 14 del D.L. 04 maggio 2023, n. 48 riguardano:
Tale modifica introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.
Tale modifica introduce una previsione volta a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni. Nello specifico si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili, con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV.
Tali integrazioni intervengono sull’articolo 25 del Testo Unico, recante la disciplina in materia di medico competente, prevedendo l’obbligo in capo a quest’ultimo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. Inoltre, si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.
Articolo 37 D.Lgs. 81/2008 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
La norma è volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.
TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e DPI
CAPO I
Articolo 71 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro.
Tale modifica estende ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte. Inoltre, poiché la competenza non è più esclusiva delle ASL e dell’ISPESL (ora INAIL), è necessaria la nuova formulazione volta a coordinare il testo del comma 12 con quanto previsto al comma 11 del medesimo articolo 71.
Tale modifica rafforza le regole di sicurezza sul lavoro e di riduzione degli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza da un lato agli operatori nel settore del noleggio e dall’altro agli organi di vigilanza nell’esercizio del loro ruolo di garanzia, eliminando quelle incertezze interpretative dovute all’attuale formulazione della norma.
Norma volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali.
2. Il datore [di lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;
Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro D.Lgs. 81 Incarico RSPP - DVR - DUVRI - PSC - PSS - POS
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