Data: 27 Luglio 2017 Ore: 13:35
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE CAPO I
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Articolo 224
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 Misure generali di tutela
I rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a)progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b)fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c)riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d)riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
e)misure igieniche adeguate;
f)riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g)metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
Il regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) fornisce un quadro giuridico completo per la fabbricazione e l'uso delle sostanze chimiche in Europa. La responsabilità di garantire la sicurezza delle sostanze chimiche prodotte, importate, vendute e usate nell'UE passa dalle autorità pubbliche alle industrie. Inoltre:
PUNTI CHIAVE
La normativa si applica a tutte le sostanze chimiche: fabbricate, importate, vendute, usate in quanto tali o all'interno di miscele e prodotti. Molte di queste sostanze si possono trovare nella vita quotidiana, ad esempio come vernici, prodotti per la pulizia o nelle apparecchiature elettriche.
Le aziende devono registrare in una banca dati centrale tutte le sostanze chimiche che fabbricano o importano in quantità uguale o superiore a una tonnellata all'anno. L'ECHA deve controllare le informazioni riportate nelle registrazioni.
Le aziende devono individuare e gestire eventuali rischi legati alle sostanze che fabbricano e commercializzano nell'Unione europea (UE). Devono dimostrare come usare i loro prodotti in sicurezza e informare gli utenti di eventuali misure di gestione del rischio da assumere per garantire un uso sicuro lungo tutta la catena d'approvvigionamento.
Le autorità nazionali possono limitare la fabbricazione o l'uso di determinate sostanze qualora ritengano che i rischi non siano gestiti adeguatamente.
La normativa mira a sostituire le sostanze più pericolose con alternative più sicure, qualora siano disponibili.
La normativa non si applica a determinati gruppi di sostanze (ad esempio quelle radioattive o assoggettate a controllo doganale) o ai rifiuti, poiché rientrano già nel campo di applicazione di altre normative.
Nel 2013, la Commissione europea ha valutato i primi cinque anni di applicazione del regolamento REACH e ha concluso che non era necessaria alcuna revisione importante prima del 1o giugno 2018, termine ultimo per la registrazione di determinate sostanze.
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 CLP DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
Il regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (CLP) ((CE) n. 1272/2008) si basa sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) delle Nazioni Unite e ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, nonché la libera circolazione di sostanze, miscele e articoli.
ECHA Comprendere il regolamento CLP
MODELLO APPLICATIVO REGIONE PIEMONTE Al.Pi.Ris.Ch
La Regione Piemonte ha reso disponibile un nuovo aggiornamento del modello applicativo proposto per la valutazione del rischio da agenti chimici così come definiti al Titolo IX, capo I del DLgs 81/08
ECHA Materiale di supporto per REACH-IT anche in italiano
Per supportare le imprese che devono registrare sostanze chimiche è reso adesso disponibile all'interno di REACH-IT materiale di supporto in 23 lingue. Ogni utente potrà modificare la lingua all'interno del tool REACH-IT, accedendo al proprio profilo utente e selezionando la lingua di interesse. In tal modo il materiale di supporto sarà visualizzato direttamente nella lingua selezionata.
ECHA La sicurezza chimica nelle imprese ALLEGATO
Avere una Società di Consulenza di supporto rappresenta per l'azienda la possibilità di raggiungere e mantenere la conformità legislativa e di essere affiancata in qualsiasi tipo di ispezione e controllo da professionisti in grado di rispondere efficacemente e reperire la documentazione richiesta.
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